Termini e Condizioni — recuperoSì

Documentazione legale

Termini & Condizioni

Statuto contrattuale e condizioni generali unificate regolanti l’accesso, la fruizione e l’erogazione dei servizi telematici di supporto didattico e recupero delle carenze formative recuperoSì.

Ultima revisione e pubblicazione: 22 luglio 2026

Sezione Prima

Premesse dogmatiche, definizioni e perimetro applicativo

Art. 1 Esegesi definitoria e interpretazione autentica

1.1 Ai fini di una corretta, inequivocabile e rigorosa interpretazione delle presenti Condizioni Generali, redatte in ossequio ai più stringenti crismi della tecnica legislativa e della dogmatica civilistica contemporanea, i termini di seguito elencati, laddove declinati con la lettera iniziale maiuscola, manterranno in via esclusiva ed assorbente il significato ad essi precipuamente e singolarmente attribuito nel presente novero definitorio. Resta pacificamente inteso, in virtù dei principi generali di ermeneutica contrattuale, che le definizioni declinate al singolare debbano intendersi parimenti estese, con valenza speculare e simmetrica, anche alle rispettive declinazioni plurali, e viceversa, laddove il contesto logico-sintattico della singola clausola ne postuli la necessità logica:

a) “Società” o “Ente Gestore”

si intende la compagine sociale, debitamente costituita e operante secondo l’ordinamento giuridico, titolare esclusiva dei diritti di sfruttamento economico e della gestione operativa e amministrativa dell’infrastruttura, avente sede legale in Via San Sabino 12, 83030 Pietradefusi (AV), identificata ai fini fiscali e tributari con il Codice Fiscale e Partita IVA e Iscr. Reg. Imprese di Avellino 02973460641;

b) “Piattaforma” o “Infrastruttura Telematica”

si intende il complesso unitario di beni immateriali, comprendente l’applicativo software, le interfacce grafiche, i codici sorgente, i database, l’architettura di rete, i domini web e ogni altra utilità digitale, di titolarità esclusiva della Società, predisposta, configurata e manutenuta al precipuo fine di permettere l’intermediazione e l’incrocio telematico tra la domanda di apprendimento proveniente dai discenti e l’offerta di prestazioni intellettuali e didattiche provenienti dai docenti;

c) “Servizi di Supporto Didattico” o “Prestazioni Formative”

si intendono, in via tassativa ed escludente qualsivoglia altra tipologia di intervento, le prestazioni di natura squisitamente intellettuale, consistenti nell’affiancamento, nel tutoraggio, nella ripetizione di concetti teorici e pratici, nonché nell’ausilio allo studio, orientate in maniera esclusiva e inderogabile al recupero delle insufficienze scolastiche, al superamento dei debiti formativi, alla preparazione per l’emendamento dei giudizi sospesi e all’ottimizzazione del rendimento in vista di verifiche e interrogazioni; dette prestazioni sono erogate esclusivamente in tempo reale (c.d. modalità “live”) mediante l’ausilio di strumentazioni crittografate di videoconferenza e interscambio di flussi audio-video integrate o comunque afferenti all’ecosistema della Piattaforma;

d) “Utente”, “Discente” o “Studente”

si intende la persona fisica, in possesso della capacità di agire (ovvero, in ipotesi di incapacità legale per minore età, il soggetto regolarmente rappresentato, autorizzato e garantito da colui o coloro i quali esercitino la responsabilità genitoriale o la tutela legale ai sensi degli artt. 316 e seguenti del Codice Civile), la quale, all’esito del completamento dell’iter procedurale di registrazione sulla Piattaforma, stipula il presente negozio giuridico al fine di poter validamente accedere, a titolo prettamente oneroso, ai summenzionati percorsi formativi;

e) “Tutor”, “Docente” o “Professionista”

si intende la persona fisica maggiorenne, dotata di adeguate, certificate e comprovate competenze accademiche, la quale, in regime di assoluta e insindacabile autonomia organizzativa, tecnica e fiscale, e in totale difetto di qualsivoglia vincolo di eterodirezione o subordinazione gerarchica, si iscrive alla Piattaforma allo scopo di contrarre e successivamente erogare le singole sessioni didattiche a favore degli Utenti, instaurando con la Società un rapporto inquadrabile esclusivamente nella fattispecie della collaborazione autonoma;

f) “Terzo” o “Soggetto Estraneo”

si intende, in via residuale, ogni e qualsivoglia entità giuridica o persona fisica la quale non rivesta le qualifiche contrattuali poc’anzi delineate, posizionandosi al di fuori del perimetro applicativo del sinallagma instaurato tra la Società, il Tutor e l’Utente.

Art. 2 Perfezionamento del vincolo sinallagmatico e inquadramento giuridico

2.1 Il presente statuto contrattuale è destinato a fungere da fonte regolatrice unica, esclusiva ed esaustiva dell’intera fenomenologia dei rapporti scaturenti dall’accesso, dalla navigazione e dalla fruizione attiva o passiva dell’Infrastruttura Telematica. Nessuna pattuizione verbale, consuetudine pregressa o scambio epistolare informale antecedente alla presente stesura potrà in alcun modo derogare o inficiare la validità cogente delle clausole ivi trasfuse.

2.2 La stipulazione e il perfezionamento del presente regolamento negoziale si attuano, quoad effectum, nel preciso istante temporale in cui l’Utente o il Tutor appongono, mediante una condotta attiva e inequivocabile, la spunta informatica (c.d. meccanismo del “point and click”) nelle apposite caselle di testo presenti all’interno delle maschere digitali di registrazione o di acquisto, integrando a tutti gli effetti la fattispecie dell’accettazione mediante facta concludentia.

2.3 Tale atto di natura volitiva comporta, ex art. 1341 e 1342 del Codice Civile, la formale, incondizionata e irreversibile sottomissione alle condizioni tutte del presente statuto, ivi incluse quelle clausole che, pur potendo astrattamente configurarsi come vessatorie o onerose, sono specificamente approvate in ossequio alle direttive comunitarie e alla giurisprudenza di legittimità in materia di contrattazione telematica.

Sezione Seconda

Regime normativo e obbligazionario degli Utenti

Art. 3 Costituzione dell’identità digitale e rigore nella custodia

3.1 La genesi del rapporto con l’Utente postula, quale presupposto logico-giuridico indefettibile, la previa, integrale e veridica compilazione dei campi formanti la scheda di profilazione anagrafica. L’Utente si obbliga, sotto comminatoria di nullità dell’iscrizione e salva la configurabilità di illeciti di rilevanza penale ex art. 494 c.p. (Sostituzione di persona), a riversare nel form telematico dati anagrafici, fiscali e di localizzazione geospaziale corrispondenti al vero, mantenendoli tempestivamente aggiornati in ipotesi di successive mutazioni.

3.2 In esito all’avvenuta profilazione, l’Utente è incardinato quale custode unico, esclusivo e infungibile delle proprie chiavi alfanumeriche di accesso. Qualsivoglia operazione negoziale, dichiarazione di volontà o transazione patrimoniale processata e tracciata dai log di sistema della Società in corrispondenza dell’account dell’Utente, opererà una presunzione iuris et de iure di diretta riferibilità ed imputazione allo stesso. Pertanto, incombe sull’Utente il gravoso onere di manlevare, garantire e tenere indenne la Società da qualsiasi danno emergente o lucro cessante promanante dall’appropriazione indebita, dallo smarrimento o dalla cessione a Terzi (finanche a titolo gratuito) delle suddette credenziali.

Art. 4 Profili patrimoniali, pacchetti orari e deperimento del diritto di fruizione

4.1 L’accesso ai Servizi di Supporto Didattico è ontologicamente ancorato alla preventiva, totale ed esatta dazione delle controprestazioni pecuniarie, strutturate e commercializzate sotto la precipua forma di “pacchetti orari”. L’obbligazione di pagamento gravante sull’Utente si intende adempiuta unicamente al momento in cui le somme siano integralmente e irrevocabilmente incassate sui conti correnti di tesoreria della Società.

4.2 La natura giuridica dei summenzionati pacchetti orari è quella di un diritto di credito temporale sottoposto a un rigido termine essenziale e perentorio di decadenza. Ne discende, quale ineludibile corollario, che la protratta inerzia o la mancata fruizione del contingente orario acquistato, ove si spinga oltre la data di spirare del termine di validità evidenziato in sede di perfezionamento dell’acquisto, determinerà la perenzione automatica, inesorabile e non suscettibile di reviviscenza del diritto medesimo. Conseguentemente, alcun diritto alla refusione monetaria, alla traslazione del credito o al ripristino delle ore decadute potrà essere validamente azionato dall’Utente, né in sede stragiudiziale né innanzi all’autorità giurisdizionale.

Art. 5 Diritto di recesso ad nutum e tassative decadenze temporali

5.1 Premesso il superiore principio di cui all’art. 52 e seguenti del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), l’Utente che sussuma nella propria persona la qualifica di consumatore, inteso quale soggetto operante per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, conserva intatta e inoppugnabile la facoltà di sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale, senza necessità di allegare alcuna motivazione né di sopportare alcun onere sanzionatorio o penale, nel rigoroso rispetto del termine decadenziale di quattordici (14) giorni computati secondo il calendario civile a far data dall’instaurazione del contratto medesimo.

5.2 Nondimeno, in parziale deroga e a stretta integrazione della disciplina legale sul recesso per la fornitura di servizi parzialmente eseguiti, il presente assetto negoziale statuisce una regola aurea, inderogabile e invalicabile in materia di rimborsi, fondata su un criterio meramente numerico: l’Utente è titolato ad avanzare un’istanza formale di rimborso integrale o parziale del corrispettivo pecuniario versato in via rigorosamente antecedente e preclusiva rispetto al momento in cui si dia formale e fattuale compimento alla quinta (5ª) sessione didattica ricompresa nel pacchetto orario acquistato.

5.3 Laddove la precitata istanza rescissoria pervenga alla Società in un tempo antecedente all’esaurimento della lezione numero cinque, la Società darà luogo a un ricalcolo matematico, restituendo all’Utente l’esatta quota proporzionale e pro-rata corrispondente al monte ore non ancora consumato. Di converso, nell’ipotesi in cui l’Utente palesi la propria volontà interruttiva in epoca successiva all’inizio della sesta lezione (o successive), egli incorrerà in una decadenza assoluta dal diritto al rimborso. In tale ultima e dirimente circostanza, l’Utente si vedrà liberato e prosciolto dall’incombenza di saldare qualsivoglia somma accessoria, frazionata o residua afferente alle porzioni di pacchetto non usufruite, ma, per converso, tollererà la legittima, definitiva e irrevocabile ritenzione, da parte della Società e dei Tutor, dell’intero capitale già bonificato e riversato a titolo di controprestazione per il segmentato inizio del percorso.

Sezione Terza

Regolamentazione statutaria per i Docenti (Tutor)

Art. 6 Preclusioni all’accesso, accertamenti selettivi e idoneità professionale

6.1 L’abilitazione alla Piattaforma nell’esclusiva veste di Tutor è assoggettata al vaglio preventivo di stringenti requisiti di onorabilità, moralità e preparazione accademica. Ne è precluso l’accesso a coloro i quali non abbiano conseguito quantomeno il diploma di laurea di primo livello, o che, in difetto di tale titolo, non risultino ritualmente e proficuamente iscritti e immatricolati presso un Ateneo universitario accreditato dalle competenti autorità ministeriali.

6.2 L’iter selettivo non si esaurisce in una mera validazione formale e documentale; la Società si riserva, infatti, la facoltà ampiamente discrezionale, insindacabile e non soggetta a obblighi di motivazione procedimentale, di sottoporre i candidati a colloqui conoscitivi, test attitudinali e verifiche delle competenze, al fine di saggiare la congruità del profilo professionale rispetto agli altissimi standard didattici perseguiti dall’Ente Gestore.

Art. 7 Natura della parasubordinazione e preminenza dell’autonomia gestionale

7.1 È esplicitamente e reiteratamente convenuto tra le parti che l’affiliazione del Tutor alla Piattaforma non concreta in nessuna forma, misura o circostanza, i requisiti fondanti del contratto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. Il Tutor agisce quale libero professionista e lavoratore autonomo, scevro da qualsiasi potere direttivo, disciplinare, gerarchico o di controllo penetrante da parte della Società sulle modalità intime dell’erogazione didattica.

7.2 Fermo restando il superiore principio dell’insindacabilità metodologica (fondata sui presupposti della congruenza cognitiva), il Tutor è nondimeno astretto da un coacervo di obblighi accessori di natura comportamentale e procedimentale: l’assoluta puntualità, la morigeratezza del linguaggio, il decoro nell’abbigliamento in video, la scrupolosa osservanza del limite temporale concordato per la lezione e, sopra ogni altra incombenza, l’assoluto, indefettibile e perentorio divieto di porre in essere pratiche di concorrenza parassitaria o storno di clientela. È dunque vietato, sotto pena di immediata risoluzione ipso iure per colpa grave, tentare, favorire o assecondare alcun contatto negoziale o didattico diretto con l’Utente al di fuori degli scudi protettivi, tecnologici e contrattuali della Piattaforma.

Art. 8 Inquadramento e tempistiche del circuito retributivo mediante Stripe

8.1 Il diritto del Tutor alla corresponsione della spettanza economica si materializza unicamente e subordinatamente alla regolare, pacifica e incontestata erogazione della sessione didattica, la quale deve trovare asseverazione e riscontro documentale all’interno dei registri telematici della Piattaforma.

8.2 Al fine di snellire i flussi finanziari e garantire un rigoroso bilanciamento dei flussi di cassa, l’infrastruttura di pagamento prevede un periodico e predeterminato ciclo di liquidazione: i compensi afferenti alle prestazioni regolarmente portate a compimento verranno sommati e incanalati nei flussi in uscita allo scoccare esatto e progressivo di ogni quinta (5ª) lezione regolarmente tenuta.

8.3 L’erogazione dei fondi avviene attraverso l’infrastruttura intermediaria altamente protetta denominata “Stripe”, la quale processerà i capitali allocandoli sulle coordinate bancarie IBAN o sui conti di moneta elettronica (es. Revolut) designati dal Tutor.

8.4 Costituisce presupposto ostativo e sospensivo dell’esigibilità del credito la mancata, erronea, tardiva o irregolare emissione e consegna delle necessarie ricevute per prestazioni autonome occasionali, o delle fatture in ipotesi di titolarità di partita IVA. La Società è categoricamente esonerata da qualsivoglia ritardo liquidatorio cagionato dalla negligenza contabile e tributaria del Tutor.

Sezione Quarta

Patologie, limitazioni di responsabilità e manleve

Art. 9 Divieti infrastrutturali e proscrizioni informatiche

9.1 L’integrità strutturale del codice informatico e delle banche dati detenute dalla Società costituisce bene di primario interesse economico e giuridico, presidiato da normative penali e direttive eurounitarie in materia di copyright del software e dei database. Ne consegue l’assoluto, imperativo e incondizionato divieto, in capo tanto all’Utente quanto al Tutor, di porre in essere fenomenologie esplorative o invasive quali attività di scraping, data mining, l’impiego di spider, bot o qualsivoglia algoritmo designato alla copiatura seriale, alterazione o decrittazione (c.d. reverse engineering) degli applicativi.

Art. 10 Obbligazioni di mezzi, esenzione da responsabilità e patto di garanzia

10.1 È principio basilare, inderogabile e costituente la colonna portante dell’intero sinallagma contrattuale, che le prestazioni didattiche intermediate dalla Piattaforma integrino a tutti gli effetti normativi e giurisprudenziali un’obbligazione di mezzi e non di risultato. La Società, pertanto, abdicando in nuce ad ogni onere di garanzia sugli esiti accademici, non assume, né implicitamente né esplicitamente, alcun obbligo o responsabilità circa l’effettivo inverarsi delle aspettative scolastiche dell’Utente (recupero materiale del debito, sufficienza nelle prove d’esame, esito favorevole degli scrutini e dei giudizi sospesi). Tali traguardi dimorano esclusivamente nella sfera di volontà, diligenza e costanza applicativa dello Studente medesimo, nonché nella discrezionalità valutativa e insindacabile del corpo docente dell’istituzione scolastica statale o paritaria di appartenenza.

10.2 Inoltre, al fine di segregare i rischi derivanti dalle condotte scellerate dei contraenti, Utenti e Tutor assumono l’impegno solenne, vicendevole e paritetico, di manlevare la Società tenendola indenne ed esente da ogni qualsivoglia turbativa, contesa, istanza di risarcimento del danno (patrimoniale, non patrimoniale, biologico o morale) promossa in sede civile o penale, promanante da condotte illecite, lesive del decoro, dell’onore o dell’integrità psicofisica occorse durante la fruizione delle sessioni telematiche in diretta.

Sezione Quinta

Clausole di salvaguardia, norme di chiusura e foro competente

Art. 11 Ius variandi e mutazioni statutarie

11.1 Risiede nel pieno, legittimo e insindacabile diritto potestativo della Società l’esercizio dello ius variandi, consistente nella facoltà di emendare, riformare, abrogare o introdurre ex novo qualsivoglia disposizione all’interno del presente reticolato normativo. Tali novazioni statutarie, siano esse imposte da fluttuazioni del quadro normativo nazionale, europeo o dettate da preponderanti esigenze amministrative, tecniche o commerciali, verranno trasmesse alla platea dei consociati (Utenti e Tutor) mediante notificazione per via telematica con un intervallo di preavviso reputato congruo, e comunque non inferiore alla soglia dei trenta (30) giorni solari. Trascorso inoperoso tale termine dilatorio, la perdurante ingerenza, navigazione o fruizione dei servizi telematici costituirà presunzione assoluta di approvazione e conformità alle mutate disposizioni.

Art. 12 Criteri di collegamento, legge applicabile e radicamento della giurisdizione

12.1 Il presente statuto, unitamente a qualsivoglia disputa stragiudiziale o litigio processuale da esso traente origine o connessione, soggiace unicamente, inderogabilmente ed esclusivamente al retaggio e ai dettami normativi della legge e dell’ordinamento giuridico della Repubblica Italiana.

12.2 Circa la declinazione dei fori di competenza territoriale, per la sedazione di ogni patologia o diatriba concernente l’ermeneusi, la validità genetica o funzionale, e l’esecuzione del negozio:

Utente consumatore

In ossequio ai dettami inderogabili della legislazione a tutela della parte debole, ove l’Utente possegga, in senso giuridico, i caratteri propri del “consumatore”, la competenza territoriale in via esclusiva ed inderogabile è incardinata in capo al Tribunale avente giurisdizione sul luogo coincidente con la dimora abituale, la residenza o il domicilio validamente eletto dal consumatore medesimo.

Tutor e Utenti professionali

Al contrario, nelle ipotesi sottratte a detta tutela speciale, ivi annoverandosi espressamente ogni tipologia di vertenza instaurata tra la Società e la classe dei Tutor (ovvero con Utenti operanti nella veste di enti commerciali, società o professionisti titolari di partita IVA), il foro stabilito in via del tutto esclusiva, privativo di qualsivoglia foro concorrente previsto dalle ordinarie regole del codice di rito, è individuato unicamente nel Foro del Tribunale territorialmente insistente sul capoluogo ove è incardinata la sede legale in Italia della Società.

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